Statuto della Camera di Commercio Italiana per la Romania

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TITOLO I. - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

ARTICOLO I.

È costituita con sede legale in Bucarest, Calea Buzesti, no.61, A6, et.7, ap.1, la "CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA ROMANIA", in seguito denominata "CAMERA".
 La sede è attualmente in Str. Franceza, no.13, et. 2, 030102 - Bucarest 3. La modifica è stata effettuata in base alla decisione dell’Assemblea Generale ordinaria dei membri della Camera del 17 aprile 2007.
Il Consiglio Direttivo ha facoltá  di creare in Romania ed in Italia sedi secondarie, rappresentanze e delegazioni camerali.

ARTICOLO II.

La Camera è persona giuridica romena apartitica, apolitica e non prosegue finalità  di lucro. La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività  economiche e commerciali fra l’Italia e la Romania e la collaborazione fra imprenditori dei due Paesi, fornendo informazioni ed assistenza a tutti gli interessati e in particolare ai propri soci; aderisce ad Assocamerestero, Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero

Per il raggiungimento di tali finalità  la Camera si propone:
a) di promuovere i rapporti fra organizzazioni economiche italiane e romene;
b) di raccogliere e fornire mediante pubblicazioni, circolari o altri mezzi divulgativi le disposizioni di natura economica, finanziaria, commerciale, fiscale e doganale, nonchè gli usi e le consuetudini che siano di interesse per le attività  dei soci;
c) di organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di interesse comune e provvedere consulenza ai soci anche attraverso avvocati, commercialisti, consulenti, interpreti e traduttori;
d) di fornire la piú ampia collaborazione all’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia e all’Ufficio ICE in Romania su tutte le questioni che interessino i rapporti economici fra Italia e Romania;
e) di mantenere i contatti con autorità , enti, associazioni di entrambi i Paesi allo scopo di agevolare ed incrementare gli scambi commerciali, ed eseguire gli incarichi che autorità  italiane e romene possano affidarle per il raggiungimento di tale scopo;
f) di offrire la propria collaborazione nella ricerca delle informazioni riguardanti le società  che operano nel settore, l’andamento dei mercati e la possibilità di collocamento delle merci;
g) di rappresentare nelle sedi competenti gli interessi dei propri associati anche nelle fasi di elaborazione di normative che abbiano rilevanza per gli stessi;
h) di contribuire alla risoluzione di eventuali contoversie che possono insorgere fra imprese, anche non socie, favorendo la conciliazione fra le stesse e istituendo all’occorrenza collegi di conciliazione e di arbitrato;
i) di collaborare con l’Ambasciata e con l’ICE per promuovere la partecipazione di aziende italiane a fiere, mostre, esposizioni, ecc;
j) di svolgere qualsiasi attività  utile al conseguimento degli scopi prefissi, ivi compreso: incontri, dibattiti, manifestazioni socio-culturali, convegni, studi, conferenze, sessioni scientifiche, spettacoli, rappresentazioni, riunioni di carattere culturale, artistico, formativo, di protezione dei diritti dell’uomo, sociale e comunitario,ecc.

ARTICOLO III.

La Camera opera in stretta collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Romania e le altre istituzioni italiane in Romania, operando nel rispetto degli interessi italiani in Romania.


TITOLO II - SOCI - OBBLIGHI - DIRITTI

ARTICOLO IV.

Possono essere soci della Camera tutte le persone fisiche, giuridiche, gli enti o istituzioni italiane e romene, purchè i suddetti soggetti esercitino in Romania attività  di agricoltura, commercio, industria, costruzioni, servizi, arte, artigianato o professione liberale e siano interessati agli scopi che la Camera persegue. Le persone giuridiche saranno rappresentate dal rappresentante legale che avrà  firmato l’istanza di adesione o da altra persona che gli subentrerà , a seguito di specifica delega scritta.

ARTICOLO V.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:
a) soci ordinari;
b) soci aggregati;
c) soci onorari.

Sono soci ordinari coloro che si attengono alle disposizioni del presente statuto e versano il contributo annuo.
Essi hanno diritto:
· a partecipare ed esprimere le proprie opinioni nelle assemblee generali. Ad essi compete il voto deliberativo;
· ad eleggere ed essere eletti negli organi direttivi della Camera;
· a partecipare a tutte le iniziative della Camera, di usufruire dei servizi, alle condizioni previste, ed in generale godere di tutte le facilitazioni previste per i soci;
· a proporre agli organi della Camera argomenti ed iniziative da perseguire.

Sono soci aggregati coloro che, pur non avendo tutti i requisiti di nazionalità  od attività economica richiesti per l’ammissione a socio ordinario, desiderino fare parte della Camera.
Anche i soci aggregati hanno l’obbligo di osservare le disposizioni dello statuto e le deliberazioni degli organi sociali. I soci aggregati non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo ad un voto consultivo. Essi versano un contribuito pari alla metà  quello previsto per i soci ordinari, ma potrà  essere loro richiesto un corrispettivo a fronte di facilitazioni e servizi prestati della Camera, anche se previsti gratuitamente per i soci ordinari. La figura del socio aggregato è stata abolita con decisione dell'Assemblea Straordinaria del 08.05.2003.

Possono essere soci onorari di diritto i rappresentanti degli Organi Ufficiali dei due Paesi che svolgono attività  istituzionali inerenti allo statuto della Camera, ed in particolare:
a) Il Ministro del Commercio di Romania, o un suo rappresentante appositamente delegato;
b) Il Ministro dell’Industria di Romania, o un suo rappresentante appositamente delegato;
c) Il Ministro delle Finanze di Romania, o un suo rappresentante appositamente delegato;
d) Il Governatore della Banca Nazionale Romena, o un suo rappresentante appositamente delegato;
e) Il Presidente dell’Agenzia Romena per lo Sviluppo, o un suo rappresentante appositamente delegato;
f) L’Ambasciatore d’Italia in Romania, o un suo rappresentante appositamente delegato;
g) Il Direttore dell’Ufficio I.C.E. o un suo rappresentante appositamente delegato.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, potrà  sollecitare l’iscrizione a socio onorario, anche solo per periodi limitati, di altre persone che possano aiutare la Camera a svolgere i propri compiti istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci onorari godono di tutti i diritti previsti per i soci ordinari, ivi compreso il voto deliberativo, e sono esonerati dal versamento del contributo annuo.


ARTICOLO VI.

Per aderire alla Camera è necessario presentare presso la sede, domanda di iscrizione sottoscritta dal richiedente ed effettuare il versamento della quota contributiva.
Il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio valuterà  l’accettazione o meno di tali domande. La qualifica di socio si acquisisce in seguito alla delibera del Consiglio Direttivo, con l’iscrizione sul libro dei soci della Camera, controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO VII.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di impegnarsi ad osservare il presente statuto e tutte le delibere degli organi sociali.
L’adesione dá  diritto alla partecipazione alle attività  della Camera, di accedere alle cariche sociali, di avvalersi di tutti i servizi forniti dalla stessa, a beneficiare di tutti i diritti sopra menzionati per le varie categorie di soci.

ARTICOLO VIII.

Non possono fare parte della Camera a nessun titolo, né possono rappresentare societá  iscritte, coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o abbiano a carico procedimenti in corso ai sensi della Legge N.55/19.03.1990 della legislazione italiana, o abbiano subito condanne penali o abbiano perduto i diritti civili, nonché coloro che sono o siano stati sottoposti a procedimento fallimentare.
La qualitá  di socio si perde:
a) per una delle cause sopra indicate;
b) per la perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione;
c) per il recesso volontario del socio.
La decisione nei casi sub a) e b) compete al Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile.


TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA

ARTICOLO IX. - ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale é costituita da tutti i soci membri della Camera.
Il Presidente, ed in sua mancanza in Vicepresidente/uno dei Vice Presidenti, convoca l’assemblea in via ordinaria una volta l’anno, ed in via straordinaria ogni volta che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o richiesto da un numero di soci pari al 20% del totale degli stessi.
L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci con lettera ordinaria almeno 20 giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora e delle questioni che verrano ivi trattate. Ogni socio potrá  farsi rappresentare in Assemblea da altre persone appositamente delegate. Nessuno può rappresentare, oltre se stesso, più di altri 5 soci.
All'Assemblea Generale partecipano il capo della rappresentanza diplomatica competente ed il titolare dell'Ufficio Commerciale della rappresentanza stessa.

ARTICOLO X.

L’assemblea é validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metá  piú uno dei soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea é validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le decisioni saranno prese con il voto favorevole della metá  piú uno dei presenti.
L’Assemblea é presieduta dal Presidente della Camera o, in sua assenza, dal Vicepresidente /uno dei Vicepresidenti o da un socio nominato dall’Assemblea.
All’inizio della riunione il Presidente incarica uno dei presenti di svolgere le mansioni di segretario e di redigere il verbale dell’assemblea, che verrá  sottoscritto da lui e dal segretario stesso.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti

ARTICOLO XI.

L’assemblea ha per attribuzioni:

a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
b) l’esame delle problematiche di interesse generale e in particolare dei problemi inerenti gli scambi commerciali e le questioni economico-finanziarie connesse;
c) l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell’utile;
d) la determinazione dei contributi dovuti dai soci;
e) nominare i revisori.

L’Assemblea Generale, dopo aver stabilito il numero dei componenti, nomina i membri del consiglio direttivo mediante votazione segreta; risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di preferenze. A paritá  di preferenze si procederá  ad una ulteriore votazione limitata ai soli soggetti che hanno riportato ugual numero di preferenze.


ARTICOLO XII. - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque persone e massimo 19, associati, eletti per un periodo di tre anni.
Entro detto limite, fanno parte del Consiglio i Presidenti passati che hanno detenuto tale carica per almeno due mandati. Gli stessi rimarranno in carica per un periodo di due mandati.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente della Camera, sino ad un massimo di quattro Vicepresidenti, ed un Tesoriere.
I delegati di zona partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità  di auditori.

ARTICOLO XIII.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediamente lettera raccomandata, inviata dal Presidente, o dal Vicepresidente almeno quindici giorni prima della riunione.
In caso di urgenza si potranno effettuare comunicazioni a mezzo telegramma o fax almeno sette giorni prima della riunione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo, nonché gli argomenti che verranno trattati in tale sede.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.

ARTICOLO XIV.

Il Consiglio Direttivo é validamente convocato con la presenza di almeno la metá piú uno dei suoi membri. I consiglieri hanno la possibilitá  di delegare un altro consigliere a rappresentarlo nelle riunioni del Consiglio Direttivo, la delega firmata deve pervenire almeno due giorni prima del Consiglio presso la sede della Camera, saranno accettate un massimo di tre deleghe per la validitá  del Consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di paritá prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO XV.

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono quelle di amministrare e gestire le attivitá  della Camera.
Il Consiglio Direttivo ha principalmente i seguenti compiti:
a) indirizzare e promuovere le iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
b) decidere sulle domande di iscrizione alla Camera e sulle eventuali esclusioni di membri;
c) nominare il Presidente;
d) nominare il Vicepresidente/i Vicepresidenti;
e) nominare il Tesoriere;
f) nominare il Segretario Generale
g) nominare, durante il mandato, su indicazione del Presidente o di uno dei consiglieri, fino a due consiglieri cooptati, fatto salvo il limite massimo di quindici consiglieri.
h) dopo aver individuato le piú significative aree del territorio romeno, nominare per ciascuna di esse i Delegati di Zona;
i) redigere ed approvare il bilancio preventivo;
j) redigere ed esaminare il bilancio consuntivo.

ARTICOLO XVI. - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente della Camera é anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
In caso di sua assenza, puó essere sostituito dal Vicepresidente o da un altro delegato a cui puó dare specifici poteri e funzioni di sua competenza.
Presiede tutte le attivitá  della Camera e puó affidare ad uno o piú consiglieri l’analisi di particolari pratiche o questioni.
Ha voto decisivo in caso di paritá  di voti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo é anche il Presidente del Comitato Esecutivo.
Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Esecutivo, prende tutti i provvedimenti necessari al conseguimento degli scopi ed alla buona pratica dell'Associazione.

ARTICOLO XVII. - IL VICE PRESIDENTE/ I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vice presidente/ I Vice Presidenti viene/ vengono eletti dal Consiglio Direttivo e dura/ durano in carica tre anni. Sostituisce/ Sostituiscono il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente puó delegare al Vice Presidente/ ai Vice Presidenti specifici poteri e funzioni di sua competenza.

ARTICOLO XVIII. - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale é il principale funzionario amministrativo e operativo della Camera.
Al Segretario Generale spettano la direzione e l’amministrazione degli uffici della Camera, firma con il Presidente tutti gli atti amministrativi.
Il Segretario Generale viene assunto con contratto di lavoro dal Consiglio Direttivo, senza essere condizionato dalla qualitá  di membro della Camera. Il Segretario Generale é il principale funzionario amministrativo e operativo della Camera. Al Segretario Generale spettano la direzione e l’amministrazione degli uffici della Camera e firma, insieme al Presidente, tutti i documenti amministrativi. Il Segretario Generale potrá  operare sui conti correnti intestati alla Camera di Commercio, secondo i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e conseguente delega del Presidente.

ARTICOLO XIX. - TESORIERE

Il Tesoriere della Camera é nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
Il Tesoriere riveste il compito di vigilare sull’andamento della gestione economico-finanziaria della Camera effettuando il controllo amministrativo e contabile e provvedere alle verifiche di cassa.
Il Tesoriere dispone dei fondi della Camera, depositati su conti correnti bancari.

ARTICOLO XX. - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori ha l’incarico di esaminare i libri sociali, i rendiconti economici e i conti di previsioni e di redigere una relazione al riguardo da presentare all’assemblea.
Il Collegio dei Revisori viene eletto dall’Assemblea Generale, si compone di tre membri effettivi, e due supplenti eletti anche fra i non soci. Fra di essi verrá eletto a maggioranza il Presidente del Collegio.

ARTICOLO XXI. - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo é composto da cinque membri effettivi scelti nell’ambito del Consiglio Direttivo in carica e delegati dal Consiglio Direttivo stesso. Il Comitato Esecutivo ha principalmente i seguenti compiti, con l’eccezione delle prerogative esclusivamente riservate al Consiglio Direttivo:
- decidere sui problemi urgenti di gestione e svolgimento dell’attivitá  della Camera;
- elaborare strategie di sviluppo e promozione degli interessi della Camera;
- proporre al Consiglio Direttivo una serie di iniziative per la difesa degli interessi della Camera.

ARTICOLO XXII. - LA COMMISSIONE ARBITRALE INTERNA

La Commissione Arbitrale Interna é composta da tre membri, scelti tra soggetti italiani e romeni distintisi per il loro comportamento etico, nominati dall’Assemblea Generale per un periodo di tre anni.
Il suo compito principale é quello di risolvere e decidere in tutti i casi di controversia connessi all’applicazione ed all’interpretazione dello Statuto, nonché in caso di controversia insorta tra i soci o nei rapporti tra di loro oppure tra soci e organi interni o terzi.
La Commissione giudicherá  ex bono e at aequo, senza formalitá  di procedure.

ARTICOLO XXI.

Il Consiglio Direttivo puó istituire dei comitati particolari o gruppi specializzati di settore.
Il compito dei gruppi specializzati é quello di svolgere indagini, compiere studi e dare su richiesta, il suo appoggio al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO XXII.

La durata della Camera é illimitata. L’esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio deve essere convocata l’Assemblea Generale dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Tale assemblea seguirá  le norme previste dall’art. 9 e dovrá  deliberare con le maggioranze le modalitá  di cui all’art. 10. Il Consiglio Direttivo, dopo aver approvato i suddetti bilanci, li presenterá  all’Assemblea per la definitiva approvazione. Entrambi i bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Camera almeno 10 giorni prima della data prevista per l’assemblea di approvazione, affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

ARTICOLO XXIII.

Il patrimonio iniziale é fissato nella somma di 300.000 Lei. L’Assemblea dei soci determinerá  annualmente il contributo sociale.
Il patrimonio della Camera dovrá  essere utilizzato al solo perseguimento dei fini sociali con ogni esclusione di qualsiasi forma di distribuzione di utili fra soci.
Esso é costituito da:
· i contributi associativi versati dai singoli soci;
· le liberalitá , sovvenzioni, donazioni, contributi pubblici e/o privati;
· servizi prestati a favore dei soci o di terzi;
· ogni ricavo derivante delle attivitá  promosse della Camera.
La quota associativa annuale é di 400 euro ed é stata fissata con decisione dell'Assemblea Generale dei soci del 08.05.2003.

ARTICOLO XXIV.

Le modifiche al presente statuto e lo scioglimento della Camera devono essere deliberate dall’Assemblea Generale dei soci. Tali delibere devono essere prese, sia in prima, che in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti. In questo caso l’Assemblea delibera anche le modalitá  di liquidazione e nomina uno o piú liquidatori.

ARTICOLO XXV.

Il presente statuto é redatto in lingua italiana e romena in cinque esemplari nella giornata del 13 ottobre 1993.

Hanno giá  aderito, quali membri fondatori della Camera di Commercio Italiana per la Romania, le seguenti societá :

1. ANSALDO
   2. FIAT
   3. STEFANEL UNIVERSAL s.r.l.
   4. SIGMA DATA
   5. GIR ITALIA IMPORT-EXPORT s.r.l.
   6. ROMIT IMPORT-EXPORT s.r.l.
   7. INCOM - VRANCO S.A.
   8. RIFIL S.A.
   9. ROMALFA S.A.
   10. SE CO L S.p.A.
   11. INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION s.r.l.
   12. OLIVETTI
   13. BANCA ITALO - ROMENA
   14. MONTEFELTRO SPORT s.r.l.
   15. COMERCIALA INTERNATIONAL SILVA MODE s.r.l.
   16. ROMEZ IMPEX s.r.l.
   17. ROMITALIA MARMOGRANIT S.A.
   18. ROMITALSIR IMPORT-EXPORT s.r.l.
   19. COMERCIALA LUMA IMPORT-EXPORT s.r.l.
   20. COMERCIALA ITALINVEST s.r.l.
   21. BLAZER S.A.
   22. COMERCIALA AQUAE DEA S.A.
   23. COMERCIALA ROMITA s.r.l.
   24. GENERALA ASIGURARI S.A.
   25. COMERCIALA I.C.M. INTERNATIONAL TRADING s.r.l.
   26. ROMITIMPEX s.r.l.
   27. SASSOBELLO s.r.l.
  28. EUROGREEN s.r.l.
   29. SIRAL s.r.l.
   30. CECCONI INTERNATIONAL EST EUROPE
   31. ROMSTRADE s.r.l.
   32. WINCLER SPEDIZIONI s.r.l.
   33. CRISTIANO PROFESSIONAL SERVICE s.r.l.
   34. CIFES & ET s.r.l.
   35. CIFES EB S.A.
   36. KIKE GROUP s.r.l.
   37. GEUMACS CONSULTING s.r.l.
   38. STIMIN S.A.
   39. EASTERN DEVELOPMENT IMPORT-EXPORT s.r.l.
   40. EKO s.r.l.


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