MEMO Covid – 19 – ROMANIA Modifiche alla OUG n. 30/2020

MEMO
Covid – 19 – ROMANIA
Modifiche alla OUG n. 30/2020

 

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Nella giornata di ieri, lunedì 30 marzo 2020, è stata pubblicata sul Monitorul Oficial
l’Ordinanza d’Urgenza n. 32/2020 che apporta significative modifiche alla OUG n.
30/2020 che aveva introdotto nel panorama normativo rumeno le primissime misure
di sostegno e di protezione sociale per far fronte agli effetti negativi della pandemia
da Covid-19 sull’economica nazionale.
Di seguito un quadro sintetico delle principali novità.
***
1. Unica categoria di soggetti beneficiari
Cambia la strutturazione della norma relativa ai soggetti beneficiari del rimborso
relativo all’indennità di disoccupazione tecnica; in particolare il legislatore è
intervenuto sull’art. XI paragrafo (2) lettera a) e b) della OUG n. 30/2020. Non
sussistono più 2 (“due”) categorie di beneficiari ma un’unica così descritta: “i
dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente

l’attività in tutto o in parte a causa degli effetti dell’epidemia di coronavirus SARS-
CoV-2, durante lo stato di emergenza dichiarato, a seguito di un auto dichiarazione

del datore di lavoro”.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, i requisiti possono essere così riassunti:
a. il datore di lavoro deve ridurre o interrompere temporaneamente l’attività;
b. la riduzione o l’interruzione dell’attività può essere totale o parziale;
c. la causa della riduzione o interruzione dell’attività deve essere riconducibile
agli effetti della pandemia in corso;
d. la misura deve essere adottata durante lo stato d’emergenza.
2. Abrogazione del requisito relativo alla riduzione pari al 25% delle entrate
A seguito della suddetta modifica, i datori di lavoro, che nella precedente OUG. n.
30/2020, rientravano nella categoria 2 (lettera b) del par. (2) dell’art. XI, non devono
più dimostrare la riduzione delle entrate del 25%, rispetto al bimestre precedente, al
fine di ottenere il rimborso dell’importo relativo all’indennità di disoccupazione
tecnica.
3. Abrogazione del limite soggettivo di applicazione dell’indennità
In virtù della modifica apportata all’art. XI, viene abrogato, in relazione all’ambito
applicativo dell’indennità di disoccupazione tecnica, il limite soggettivo del 75% dei
dipendenti con contratto di lavoro attivo.
4. Ipotesi di con titolarità di contratto di lavoro dipendente
Altra modifica riguarda il caso in cui un lavoratore fosse titolare di più contratti di
lavoro dipendente. In tale ipotesi, se uno di questi fosse a tempo pieno ed attivo
durante lo stato di emergenza, il lavoratore non beneficerebbe dell’indennità di

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disoccupazione tecnica (cfr. integrazione al par. 9 della OUG n. 30/2020). Laddove
invece tutti i contratti di lavoro dipendente fossero sospesi, il lavoratore riceverà una
singola indennità di disoccupazione tecnica relativa al contratto con lo stipendio più
favorevole (cfr. integrazione al par.10 della OUG n. 30/2020).
5. Integrazione della indennità di disoccupazione da parte del datore di lavoro
È stata introdotta una previsione, in seno all’art. XI, ai sensi della quale, laddove il
budget del datore di lavoro per il pagamento dei salari lo consentisse, quest’ultimo
“potrà” sostenere un’integrazione dell’indennità di disoccupazione tecnica con
importi che rappresentano la differenza di almeno il 75% dello stipendio base
corrispondente al lavoro occupato. A nostro avviso, tale disposizione necessità di
un immediato chiarimento atteso che la stessa non è coordinato con il comma 1
del medesimo articolo.
6. Documentazione da depositare per il rimborso dell’indennità
Al fine di ottenere il rimborso dell’indennità di disoccupazione tecnica, il datore di
lavoro dovrà presentare un’istanza contenente:
a. un’autocertificazione sulla sussistenza dei presupposti normativi giustificativi
della istanza;
b. l’elenco delle persone beneficiarie dell’indennità.
7. Tempistiche connesse al rimborso dell’indennità
Il rimborso dell’indennità di disoccupazione tecnica viene effettuato entro 15 giorni
dal deposito della documentazione di legge.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione tecnica è liquidato al lavoratore entro
un massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del datore di lavoro degli
importi.
In finale, gli allegati alla OUG n. 30/2020 (n.3), riguardanti l’istanza di rimborso,
sono stati abrogati e saranno sostituiti da modelli in via di pubblicazione.

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