ROMANIA: Misure a sostegno dell’ambiente imprenditoriale causato dalla diffusione dell’infezione da virus COVID-19

 

 fornito da: Studio Dana Craiovan

 

CIRCOLARE n. 3

25 marzo 2020

 

ROMANIA: Misure a sostegno dell’ambiente imprenditoriale causato dalla diffusione dell’infezione da virus COVID-19

 

Riferimenti normativi:      

  1. Decreto legge n. 29/2020 relativa ad alcune misure economiche e fiscale

 

 

 

Nelle circostanze eccezionali create dall’epidemia di COVID-19, imprese di tutti i tipi possono subire una grave carenza di liquidità. Anche le imprese solvibili o meno solvibili possono affrontare un’improvvisa mancanza o addirittura una mancanza di liquidità. Questo è valido, particolarmente per le PMI, che a breve e medio termine può influenzare seriamente la situazione economica di molte imprese sane e la situazione dei loro dipendenti, con possibili conseguenze anche a lungo termine, mettendo in pericolo la loro sopravvivenza. Così, durante lo stato di emergenza stabilito sul territorio della Romania, sono state adottate diverse misure per contribuire a rilassare la situazione creata.
1. Imposta terreni e fabbricati  

 

Nel 2020, il termine di 31 marzo compreso, previsto dal codice fiscale per il pagamento dell’imposta sui terreni e sui fabbricati, come il bonus del 10%, fissato per decisione del consiglio locale, per pagamento integrale dell’imposta entro il termine del 31 marzo, è prorogato entro il 30 giugno compreso.
2. Pagamento obblighi fiscali scadenti Per gli obblighi fiscali dovuti a partire da 21.03.2020 e non pagati entro 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza, non sono previste interessi di mora e penalità di pagamento e di ritardo ai sensi del Codice di procedura fiscale. Questi obblighi fiscali non pagati non sono considerati passività fiscali in essere.
3. Beneficiario reale   Il termine per la presentazione della dichiarazione sul beneficiario effettivo previsto dall’articolo 56 comma (4) e 62 comma (1) della Legge n. 129/2019 per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché per la modifica e il completamento di alcuni atti normativi, è prorogato di 3 mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio della Romania e durante lo stato di emergenza la presentazione di questa dichiarazione è sospesa.
4. Programma rilascio facilità di garanzia per crediti

 

Viene approvato il Programma di sostegno alle piccole e medie imprese – PMI INVEST ROMANIA, che mira a fornire agevolazioni di garanzie statali per i prestiti alle piccole e medie imprese da parte di istituti di credito. Si tratta di un programma pluriennale per incoraggiare e stimolare lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Programma consiste nel fornire garanzie statali a ciascuna piccola e media impresa che partecipa al programma per una delle seguenti categorie di crediti, come indicato di seguito:

a)     uno o più prestiti per la realizzazione di investimenti e/o di uno o più prestiti/linee di credito per il capitale circolante, garantiti dallo Stato, attraverso il Ministero delle Finanze Pubbliche, fino all’80% dell’importo del finanziamento, esclusi interessi, commissioni e oneri bancari relativi al prestito garantito. L’importo cumulativo massimo di finanziamenti statali che possono essere concessi a un beneficiario nell’ambito di questa struttura è di 10.000.000,00 Lei. L’importo massimo dei crediti/linee di credito per il finanziamento del capitale circolante concesso a un beneficiario non può superare la media della spesa sul capitale circolante negli ultimi 2 anni fiscali, fino a un limite di 5.000.000,00 Lei. Per i prestiti d’investimento, l’importo massimo del finanziamento è di 10.000.000,00 Lei. Per le PMI che non hanno presentato i bilanci al momento della domanda di credito garantito, l’importo massimo di finanziamento per crediti/linee di capitale circolante sarà calcolato come il doppio della media delle spese in conto capitale circolante in base ai bilancini mensili;

b)     una o più garanzie per i prestiti/linee di credito per il finanziamento del capitale circolante, esclusi gli interessi, le commissioni e gli oneri bancari relativi al credito garantito dallo Stato fino al 90% concesso a una micro o una piccola impresa, fino a un massimo di 500.000,00 Lei per le microimprese, vale a dire un massimo di 1.000.000.00 00 Lei per le piccole imprese. L’importo massimo di ciascun finanziamento concesso a un beneficiario non può superare la media della spesa relativa al capitale circolante negli ultimi 2 anni fiscali, entro i limiti delle soglie sopra stabilite. Per le micro o piccole imprese che non hanno presentato i bilanci al momento della domanda di credito garantito, l’importo massimo di finanziamento per i crediti/linee di capitale circolante sarà calcolato come il doppio della media delle spese sul capitale circolante in base ai bilancini mensili.

Per i crediti di cui alle lett. a) e b), il Ministero delle Finanze Pubbliche sovvenziona interessi su prestiti/linee di credito per finanziare il capitale circolante e i prestiti d’investimento al 100%.

Il periodo di sovvenzione agli interessi va dal momento della concessione di prestiti/linee di credito contratti dopo il 21.03.2020 e può durare fino al 31 marzo 2021.

Oltre alle garanzie statali, le garanzie finanziarie proprie possono essere concesse da altri istituti finanziari bancari e non bancari, in conformità con le proprie regole e procedure.

Ai fini del presente Programma, i seguenti termini e frasi hanno i seguenti significati:

a)     beneficiari del programma – imprese commerciali, persone fisiche autorizzate (persone con P.IVA), imprese individuali e imprese familiari, cooperative;

b)     commissione per il rischio – l’importo dovuto dal beneficiario del programma del Ministero delle Finanze Pubbliche, destinato a coprire il rischio di garanzia da parte dello Stato e il finanziamento annuale del capitale richiesto per il programma;

c)      contratto di garanzia – il contratto concluso tra il beneficiario del programma, l’istituto creditizio e il F.N.G.C.I.M.M., in qualità di fiduciario dello Stato, in base al quale lo Stato, attraverso il Ministero delle Finanze Pubbliche, rappresentato dal F.N.G.C.I.M.M., si impegna a garantire il credito concesso dall’istituto di credito e dal beneficiario del programma si assume l’obbligo di rimborsare allo Stato gli importi dovuti a seguito dell’esecuzione della garanzia da parte dell’istituto di credito, in caso di insorgenza del rischio di credito;

d)     credito – il credito d’investimento e/o la linea di credito/credito per il capitale circolante che l’istituto di credito mette a disposizione del beneficiario del programma nel rispetto delle proprie norme interne, sulla base di un contratto di credito;

e)     finanziamento garantito dallo Stato – credito, esclusi interessi e commissioni bancarie o altri importi dovuti dal beneficiario del programma nell’ambito del contratto concluso con l’istituto di credito, per il quale F.N.G.C.I.M.M., sulla base del mandato concesso dal Ministero delle Finanze Pubbliche, concede una garanzia in nome e per conto dello Stato nell’ambito dell’accordo concluso con l’istituto di credito;

f)       guarantor – lo Stato attraverso il Ministero delle Finanze Pubbliche rappresentato dal F.N.G.C.I.M.M. per le garanzie concesse in nome e per conto dello Stato;

g)     garanzia statale – impegno espresso, incondizionato e irrevocabile assunto dal F.N.G.C.I.M.M., in nome e per conto dello Stato, materializzato in un contratto di garanzia, che copre le perdite subite dall’ente creditizio a seguito del verificarsi del rischio in condizioni di ripartizione proporzionale del rischio tra lo Stato e gli istituti di credito; interessi, commissioni ed eventuali altri costi derivanti dalla partecipazione al programma non sono inclusi nell’importo della garanzia statale;

h)     garanzie collaterali – garanzie reali fornite dal beneficiario del finanziamento/terzi garanti a favore dell’istituto di credito che rilascia il finanziamento e dello Stato rumeno, attraverso il Ministero delle Finanze Pubbliche, in proporzione alla percentuale di garanzia, diversa dalla garanzia statale e l’ipoteca legale immobiliare e/o mobiliare sui beni finanziati dal credito, che può essere presa in considerazione dagli istituti di credito per ridurre l’esposizione nei confronti del debitore. Gli importi derivanti dall’esecuzione da parte dei creditori delle garanzie fornite dal beneficiario, da cui vengono dedotti le spese relative al credito, vale a dire interessi, commissioni e spese sostenute dal recupero del credito, diminuiranno, in proporzione alla percentuale di garanzia, gli importi pagati dallo Stato rumeno, attraverso il Ministero delle Finanze Pubbliche, e gli importi sostenuti dall’istituto di credito;

i)       istituto di credito – banche e istituzioni autorizzate da BNR;

j)       tassa/commissione di amministrazione – importo dovuto FNGCIMM per la remunerazione dell’attività di analisi, concessione, monitoraggio e gestione delle garanzie;

k)      percentuale di garanzia – la parte del credito che è coperta dalla garanzia statale dall’importo del credito concesso ai beneficiari esigibili, espresso in percentuale; la percentuale di garanzia non deve essere superiore all’80 %, salvo per i prestiti concessi a micro e piccole imprese fino a 500.000,00 Lei e rispettivamente a 1.000.000,00 Lei, per i quali la percentuale di garanzia non è superiore al 90 %;

l)       rischio di credito – il rischio attuale o futuro di svalutazione negativa degli utili e del capitale a seguito del mancato adempimento da parte del debitore dei suoi obblighi contrattuali o del suo mancato adempimento a quanto stabilito;

m)    l’ammontare dell’esecuzione della garanzia – l’importo risultante dall’applicazione della percentuale di garanzia al saldo residuo del credito, importo da versare all’istituto di credito dal Ministero delle Finanze Pubbliche.

Le piccole e medie imprese possono beneficiare del Programma se soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:

a)     non si trova in una delle seguenti situazioni: nel caso di una società a responsabilità limitata e di società per azioni, in cui non ha perso più della metà del suo capitale sociale negli ultimi due anni e più di un quarto di tale capitale negli ultimi 12 mesi, come dimostrano gli ultimi due bilanci annuali della società, salvo le start-up che non hanno alcun bilancio annuale depositato; o nel caso di una società in cui almeno una parte dei partner è detenuta a tempo indeterminato per i debiti dell’impresa, dove non ha perso più della metà del suo patrimonio netto negli ultimi due anni e più di un quarto di tale capitale negli ultimi 12 mesi, come dimostrano gli ultimi due bilanci annuali della società, rispettivamente società in nome collettivo, società in comandita semplice, società in comandita per azioni, salvo le start-up che non hanno bilanci depositati; o la PMI non si trova in nessuna delle seguenti situazioni: procedura di insolvenza, procedimenti di esecuzione avviati dalle autorità fiscali e/o da altri creditori, chiusura operativa, scioglimento, liquidazione, amministrazione speciale o concordato e non soddisfa i criteri della legislazione nazionale per essere sottoposta a procedimenti di insolvenza su richiesta dei creditori, secondo la dichiarazione di propria responsabilità, completata e firmata dal beneficiario del finanziamento;

b)     non è in controversia, in quanto convenuta, con il Ministero delle Finanze Pubbliche e/o con l’istituto di credito partner;

c)      non hanno prestiti in essere in ritardo, anche per il finanziamento del tipo leasing, nei 6 mesi precedenti la data della domanda di garanzia dello Stato o, se sono in arretrato, sono classificati come categorie A, B, C nella banca dati della Centrale di Rischio dei Crediti, qui di seguito indicata come C.R.C.;

d)     non ha il divieto di emissione di assegni (CEC) al momento dell’approvazione del credito e non comparirà con incidenti gravi con pagherò (BO) negli ultimi 6 mesi nella banca dati Centrale sugli Incidenti di Pagamento, in seguito denominata C.I.P.;

e)     non sono state aperte procedure di insolvenza nei loro confronti ai sensi delle leggi vigenti;

f)       presenta garanzie collaterali all’istituto di credito, che, insieme alla garanzia statale e all’ipoteca legale immobiliare e/o mobiliare sulle attività finanziate dal credito in caso di prestiti d’investimento, copre almeno il 100 % dell’importo del finanziamento;

g)     sono esigibili ai sensi delle norme interne dell’istituto di credito;

h)     non registra le passività fiscali in essere e altri crediti nei confronti   dell’organo fiscale centrale. Se registra tali obblighi in essere, il beneficiario si impegna a versarli dal credito/linea di credito per il capitale circolante concesso ai sensi del Programma.

Gli importi del prestito/linea di credito per il finanziamento del capitale circolante, vale a dire il credito d’investimento concesso in conformità alle condizioni del programma, possono essere utilizzati solo per finanziare il capitale/investimenti di lavoro e non possono essere utilizzati per rifinanziare altri crediti in essere del beneficiario del programma.

Piccole e medie imprese nei settori/domini: mediazione finanziaria e assicurativa, operazioni immobiliari, attività di gioco d’azzardo e scommesse, produzione o commercializzazione di armi, munizioni, esplosivi, tabacco, alcol, sostanze sotto controllo nazionale, piante, sostanze stupefacenti e psicotrope e preparati, attività di noleggio e leasing, attività di indagine e protezione, non sono ammissibili al programma.

I prestiti sono concessi a piccole e medie imprese esigibili che rispettano le condizioni del programma e rientrano nelle norme e nelle procedure interne degli istituti di credito e beneficiano delle garanzie rilasciate/concesse dal F.N.G.C.I.M.M. per conto e per conto dello Stato come fiduciario del Ministero delle Finanze Pubbliche.

La durata massima del finanziamento è di 120 mesi nel caso di prestiti d’investimento e di 36 mesi nel caso di prestiti/linee di credito di capitale circolante. I prestiti/linee di credito per il capitale circolante possono essere prorogati di un massimo di 36 mesi.

Il periodo e il metodo di rimborso dei prestiti sono determinati dall’istituto di credito che ha concesso il credito, conformemente alle sue norme interne.

Nel caso di prestiti d’investimento, la garanzia statale è garantita con l’ipoteca legale immobiliare e/o mobiliare sulle attività finanziate dal credito, nonché con i seguenti tipi di garanzie, a seconda dei casi, in proporzione alla percentuale di garanzia:

a)     ipoteca immobiliare e/o di mobiliare costituita da beneficiari e/o terzi garanti a favore del beneficiario del finanziamento garantito;

b)     ipoteca legale mobiliare comprensiva sull’universalità dei beni mobili o immobili, presenti o futuri, interessati dall’attività del beneficiario, compresi il fondo commerciale e magazzino;

c)      ipoteca legale sui saldi di credito di tutti i conti aperti dal beneficiario del programma presso l’istituto di credito finanziatore.

Nel caso di prestiti/linee di credito destinati al finanziamento del capitale circolante, la garanzia statale è garantita con i seguenti tipi di garanzie, a seconda dei casi, in proporzione alla percentuale di garanzia:

a)     ipoteca legale mobiliare comprensiva sull’universalità dei beni mobili o immobili, presenti o futuri, interessati dall’attività del beneficiario, compresi il fondo commerciale e magazzino;

b)     ipoteca immobiliare e/o di mobiliare costituita da beneficiari e/o terzi garanti a favore del beneficiario del finanziamento garantito;

c)      ipoteca legale sui saldi di credito di tutti i conti aperti dal beneficiario del programma presso l’istituto di credito finanziatore.

5. Data di applicazione Entra in vigore: 21.03.2020.

 

 

Disclaimer: Le informazioni contenute in questa circolare sono destinate a fornire una panoramica della nuova legislazione; le informazioni fornite non includono un’analisi completa di ogni argomento. Per ulteriori informazioni sugli argomenti presentati non esitate a contattarci. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le decisioni o le omissioni come conseguenza dell’utilizzo di questi contenuti notizia.

 

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